Azione di simulazione assoluta ed azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.) su atti di alienazione immobiliare e societaria.


La controversia trae origine da un contratto di affitto d’azienda relativo a una struttura alberghiera, stipulato nel novembre 2010 tra la Società Attrice/Appellante (concedente) ed il Convenuto Debitore (affittuario). A decorrere dal settembre 2011, il Convenuto Debitore si rendeva moroso nel pagamento dei canoni e, alla scadenza naturale del contratto, si rifiutava di riconsegnare l’azienda, generando un ingente credito in capo alla concedente.

Nelle more del rapporto contrattuale e a fronte dell’esposizione debitoria in aumento, il Convenuto Debitore poneva in essere una serie di atti di disposizione del proprio patrimonio:

  1. Maggio 2011: Vendita in favore della figlia (Convenuta Acquirente) dei suoi unici due beni immobili, riservandosi il diritto di abitazione su uno di essi.
  2. Dicembre 2011: Cessione delle quote di partecipazione detenute in una prima società di capitali (“Società A”) in favore del figlio.
  3. Dicembre 2011: Cessione delle quote detenute in una seconda società di capitali (“Società B”) in favore del figlio e della nuora (Terzi Cessionari).

2. Lo Svolgimento dei Giudizi di I e II Grado

  • Il Primo Grado (Tribunale): La Società Attrice agiva in giudizio chiedendo in via principale la declaratoria di simulazione assoluta dei tre atti e, in via subordinata, la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c.. Il Tribunale accoglieva la revocatoria ordinaria per la sola cessione delle quote della “Società B”, respingendo tutte le altre domande e condannando la Società Attrice alle spese nei confronti della Convenuta Acquirente.
  • L’Appello (Corte d’Appello): La Società Attrice impugnava la decisione contestando il rigetto della revocatoria relativa all’alienazione immobiliare e la regolazione delle spese di lite. Nelle more del gravame, a seguito del decesso del Convenuto Debitore e della rinuncia all’eredità da parte della figlia, il giudizio proseguiva nei confronti di quest’ultima (esclusivamente in proprio) e dei Terzi Cessionari.

3. I Principi di Diritto ed i Passaggi Chiave della Sentenza

A) Insorgenza del credito nei contratti ad esecuzione continuata/periodica

La Corte d’Appello ribadisce che nei contratti di durata (quali l’affitto d’azienda), caratterizzati da prestazioni periodiche, il credito si considera sorto fin dalla stipula del contratto originario (novembre 2010), a prescindere dalla successiva ed effettiva scadenza o morosità dei singoli ratei.

  • Rilevanza sul regime probatorio: Conseguentemente, l’atto di alienazione immobiliare (maggio 2011) deve ritenersi successivo all’insorgenza del credito. Per l’accoglimento della revocatoria non è quindi richiesta la prova della dolosa preordinazione (consilium fraudis), bensì la sola prova dell’eventus damni e della generica consapevolezza del pregiudizio (scientia damni) in capo al debitore ed al terzo acquirente.

B) Distinzione tra Simulazione Assoluta e Revocatoria Ordinaria

La Corte ha confermato il rigetto della domanda principale di simulazione assoluta dell’atto di compravendita immobiliare. Gli indici presuntivi allegati dall’attore (rapporto di parentela, pagamento a mezzo assegni circolari, riserva del diritto di abitazione) non sono stati ritenuti sufficienti a dimostrare che le parti non volessero in realtà alcun trasferimento patrimoniale. In particolare, la riserva del diritto di abitazione risulta maggiormente compatibile con un’alienazione effettiva anziché simulata.

C) Sussistenza dell’ Eventus Damni e della Scientia Damni (art. 2901 c.c.)

  • Eventus damni (Pregiudizio al creditore): L’atto dispositivo ricorre non soltanto quando azzera il patrimonio del debitore, ma anche quando determina una modificazione qualitativa dello stesso (sostituzione di un bene immobile con denaro, bene di per sé facilmente occultabile o disperdibile), incrementando l’incertezza e le difficoltà di soddisfazione coattiva del credito. Incombe sul debitore l’onere di provare la capienza del patrimonio residuo.
  • Scientia damni (Consapevolezza del pregiudizio): È sufficiente la conoscenza generica del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore. Quando il debitore aliena alla propria figlia gli unici beni immobili di sua proprietà, la consapevolezza del pregiudizio in capo al terzo acquirente si presume in re ipsa, considerati anche gli stretti rapporti di parentela e la cointeressenza nelle vicende patrimoniali di famiglia.

D) Regolazione delle spese secondo il principio della soccombenza complessiva

In materia di spese processuali ex art. 91 c.p.c., il giudice deve valutare la soccombenza in relazione all’esito finale e complessivo della controversia. L’accoglimento della domanda revocatoria della compravendita immobiliare comporta la riforma della pronuncia di primo grado, con condanna della Convenuta Acquirente al rimborso integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore della Società Attrice.


4. Esito del Giudizio (P.Q.M.)

La Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di primo grado:

  1. Dichiara inefficace ex art. 2901 c.c. nei confronti della Società Attrice l’atto di compravendita immobiliare stipulato tra il Convenuto Debitore e la Convenuta Acquirente.
  2. Condanna la Convenuta Acquirente a rifondere alla Società Attrice le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
  3. Condanna i Terzi Cessionari al pagamento del 50% delle spese di entrambi i gradi di giudizio, disponendo la compensazione del residuo 50%.

Lascia una risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *