Apertura della Liquidazione Controllata del Sovraindebitato ex artt. 268 e ss. CCII


1. Il Caso Fattuale e l’Iniziativa del Debitore

La vicenda trae origine dal ricorso depositato dal Debitore Personalmente assistito dallo studio Primalex (persona fisica), il quale formulava formale proposta di accedere alla procedura di Liquidazione Controllata del Sovraindebitato.

A corredo della domanda, il Debitore produceva la documentazione prescritta dalla legge unitamente alla dettagliata relazione dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Tale relazione illustrava la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’istante, attestando espressamente la completezza e l’attendibilità dei dati contabili e documentali forniti.


2. I Requisiti di Ammissibilità Verificati dal Tribunale

Il Collegio giudicante, esaminati gli atti ed attestati i presupposti di legge, ha confermato la piena ammissibilità della domanda sulla base dei seguenti punti di diritto e di fatto:

  1. Competenza Territoriale (art. 27, co. 2, CCII): Sussiste la competenza del Tribunale adito in quanto il Debitore ha nel circondario il centro principale dei propri interessi.
  2. Inquadramento del Debitore e Stato di Sovraindebitamento (art. 2, co. 1, lett. c, e art. 268 CCII): Il Debitore risulta essere una persona fisica qualificabile a tutti gli effetti come “consumatore”, versante in una conclamata situazione di sovraindebitamento. Inoltre, in ragione della natura dell’attività e della propria condizione soggettiva, l’istante non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale né ad altre procedure concorsuali o coattive d’impresa previste dal codice civile o da leggi speciali.
  3. Completezza Documentale ed Adempimenti Informativi dell’OCC (art. 269 CCII): Il ricorso è risultato scortato da idonea documentazione contabile e reddituale tale da consentire l’esatta ricostruzione del patrimonio. L’OCC ha altresì dimostrato di aver effettuato le rituali comunicazioni di legge nei confronti dell’Agente della Riscossione e degli Uffici Fiscali e Tributari (inclusi gli enti locali) ex art. 269, co. 3, CCII.

3. I Principi di Diritto ed Effetti del Provvedimento (artt. 150 e 270 CCII)

Con la sentenza di apertura della liquidazione controllata, il Tribunale fissa importanti principi operativi relativi alla protezione del patrimonio e al concorso dei creditori:

  • Divieto di Azioni Esecutive e Cautelari Individuali (Automatic Stay): A far data dalla dichiarazione di apertura della procedura, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare — compresi i crediti maturati nel corso della liquidazione stessa — può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata (art. 150 CCII).
  • Sospensione del Corso degli Interessi: Ai soli fini del concorso, dal deposito della domanda è sospeso il decorso degli interessi legali e convenzionali fino alla chiusura della procedura, fatti salvi i crediti assistiti da causa legittima di prelazione (ipoteca, pegno o privilegio nei limiti dell’art. 2749, 2788 e 2855 c.c.).
  • Delimitazione del Perimetro Liquidabile (art. 268, co. 4, CCII): Restano esclusi dalla liquidazione i crediti e i beni strettamente personali o impignorabili indicati dalla legge, nella misura che verrà determinata con apposito e separato provvedimento dal Giudice Delegato.

4. Dispositivo ed Incombenti Procedurali (P.Q.M.)

Il Tribunale, pronunciando sul ricorso:

  1. Dichiara l’apertura della Liquidazione Controllata nei confronti del Debitore.
  2. Nomina il Giudice Delegato ed assegna le funzioni di Liquidatore all’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) già incaricato.
  3. Ordina al Debitore di depositare l’elenco aggiornato dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti entro il termine di 7 giorni dalla comunicazione della pronuncia.
  4. Assegna ai Creditori e ai Terzi che vantino diritti sui beni compresi nella procedura il termine perentorio di 60 giorni entro cui trasmettere al Liquidatore, esclusivamente a mezzo PEC, le domande di insinuazione al passivo, restituzione o rivendicazione ex art. 201 CCII.
  5. Dispone la pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Tribunale, previa rimozione e oscuramento di tutti i dati sensibili

Lascia una risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *